FAQ

Una struttura residenziale è una struttura la cui finalità è l’accoglienza di minori e/o in generale di persone con problematiche psico-sociali per le quali si richiede un allontanamento, per lo più temporaneo, dalla famiglia d’origine. Il panorama classificatorio delle strutture residenziali presenta variegate sfumature ed approcci che mutano da regione a regione. Manca al momento una indicazione nazionale ( legislativa o regolamentare ) univoca delle varie tipologie. Si rinvia, pertanto, alla cartina “Strutture e normative Regionali” prsente sul nostro portale.

La struttura residenziale esplica una funzione di prevenzione del disagio sociale e mira alla crescita del minore in un ambiente idoneo e favorevole allo sviluppo psico-fisico.


OBIETTIVI DELLE COMUNITÀ PER MINORI:

•    Favorire il reinserimento del minore nella famiglia di origine o l'inserimento positivo in una nuova famiglia.

•    Assicurare il rispetto della sua storia e della sua identità.

•    Garantire che il minore stia bene in comunità, riceva supporto per crescere e si integri nella società.

Tutti possono segnalare situazioni di pregiudizio di minorenni meritevoli di tutela giudiziaria. Tuttavia, la Legge 216/1991 (art. 1, comma 2°) attribuisce questo potere specificamente a quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei minori: i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l’autorità di pubblica sicurezza. L’ articolo 403 del Codice civile recita: quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La segnalazione deve essere fatta quando si è a conoscenza di un pregiudizio grave o di un pericolo serio di pregiudizio, per rimuovere i quali occorre un provvedimento giudiziario che incida sulla potestà dei genitori. La segnalazione deve essere effettuata in forma scritta e dovrebbe contenere tutti i riferimenti del soggetto segnalante e dei destinatari della segnalazione. Nella segnalazione dovrebbero comparire gli interventi urgenti di protezione del minore attuati dal servizio sociale ed un primo progetto di presa in carico.

La segnalazione dei casi ordinari va fatta alla Procura della Repubblica. Il Procuratore della repubblica ed i suoi sostituti: 1) ricevono le segnalazioni dei servizi sociali, dell’istituzione scolastica, dell’ente locale, dell’autorità giudiziaria o privati cittadini; 2) valutano la rilevanza dei fatti segnalati; 3) decidono se attivare un provvedimento depositando un Ricorso al Tribunale dei Minori.

Si, si possono segnalare direttamente al Tribunale per i Minorenni 1) situazioni di abbandono per l’apertura della procedura di adottabilità; 2) i casi di assoluta urgenza, in cui bisogna assumere un provvedimento immediato (art. 336 comma 3° c.c.).

I Servizi Sociali, nell’esercizio dei loro compiti, devono segnalare alla Procura della Repubblica per i minorenni, i fatti nuovi che richiedono la modifica del regime giuridico stabilito da un precedente provvedimento del Tribunale per i minorenni. Occorre procedere ad una nuova segnalazione quando, il procedimento che pendeva davanti al Tribunale per i minorenni è stato definito con un decreto che non contiene riserve di ulteriori provvedimenti o l’espressione “provvisorio”.

Il Tribunale dei minori può incaricare i servizi di collaborare per l’allontanamento del minore e per la nuova collocazione (in affido familiare o in una comunità). Di norma, saranno i Servizi Sociali, grazie anche ad un’approfondita conoscenza delle strutture sul territorio, ad indicare quella più idonea ai bisogni del minore.

Il Giudice Tutelare nomina un Tutore Legale per il minore privo di un rappresentante legale, salvo i casi in cui tale competenza sia attribuita al Tribunale per i minorenni, cioè quando vi sia dichiarazione dello stato di adottabilità o di sospensione della potestà genitoriale.

Dal momento in cui il minore viene preso in carico dalla struttura, il Coordinatore è responsabile di tutto ciò che gli accade, della sua crescita educativa, morale, fisica.

Le figure professionali minime sono quelle richieste dalla Legislazione della Regione di appartenenza. Tuttavia, di fondamentale rilievo appare la presenza di Psicologi, Pedagogisti, Educatori Professionali, Assistenti all’ infanzia.

La Legge 8 novembre 2000 numero 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi” dice: Lo Stato fissa i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale (art. 9, lettera c). Le Regioni recepiscono ed integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali (art. 11, comma 1)

Alcuni requisiti sono comuni a tutte le strutture, a titolo esemplificativo (agibilità, abbattimento barriere architettoniche, adeguatezza degli impianti, etc..) per altri occorrono determinate specifiche a seconda della tipologia di servizio residenziale che si intende offrire. Per esempio, per poter aprire una Comunità alloggio, Il primo passo da compiere, naturalmente, è quello di trovare un immobile uso civile abitazione dotato di agibilità con una superficie di circa 180 mq ed una distribuzione degli spazi compatibile con gli usi. In linea di massima dovrebbe avere 4 stanze da 20 mq circa, 1 ampio salone dove svolgere le attività comuni, 1 cucina e doppi servizi. Sarà poi necessario procedere con: 1) Redazione del Progetto Educativo e Carta dei Servizi; 2) Allestimento degli arredi; 3) Verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 4) Reperimento delle risorse professionali; 5) Richiesta accreditamento in proprio o in avvalimento; 6) Presentazione di Istanza di Autorizzazione, nelle forme previste dai Regolamenti Regionali, alle Amministrazioni competenti (ambiti territoriali).

Il Comune che rilascia l’autorizzazione è deputato a promuovere controlli servendosi, a seconda delle competenze, dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio ASL.

Non c’è un tempo prestabilito ma, una volta ottenuta l’autorizzazione al funzionamento, il Responsabile nominato dall’Ente Gestore, deve recarsi in Procura per ricevere tutte le prescrizioni e la modulistica necessarie ed obbligatorie per la gestione delle comunicazioni relative a quanti sono accolti nella struttura.

I costi sono estremamente variabili. Certo, è necessario provvedere ad un decoroso arredamento, alla sicurezza dei lavoratori ed a tutte le coperture assicurative RCT.

La Procura dei minori è l’organo istituzionale che predispone tutti gli adempimenti obbligatori per chiunque voglia avviare una struttura residenziale per minori. Inoltre, periodicamente vigila attraverso ispezioni sull’operato di ogni struttura residenziale per minori verbalizzando tutti gli elementi ritenuti rilevanti.

Il pagamento della retta è di solito competenza del Comune di residenza del minore collocato anche se, nel caso in cui il Giudice del Tribunale dei Minorenni nomini un tutore, la competenza ricade sul Comune di residenza del tutore stesso. Per i minori di area penale, l’Ente che è tenuto a pagare la retta è il Ministero di Grazia e Giustizia.